PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo nazionale per le donne e le famiglie).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per le donne e le famiglie, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale nonché alla promozione dei diritti, dello sviluppo, del sostegno e della promozione sociale della qualità di vita delle donne intese come individui e come membri fondamentali dei nuclei familiari a garanzia della piena applicazione dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 29 e 37 della Costituzione.
      2. Il Fondo è finanziato mediante l'attribuzione, operata da parte dei contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, di una quota dell'otto per mille a diretta gestione statale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 222, mediante indicazione in apposito riquadro scelto dal dichiarante posto sulla scheda per la destinazione dell'otto per mille.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, definisce modalità idonee all'espressione della scelta di destinazione ai fini di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, altresì, quantifica l'ammontare destinato al Fondo entro il 28 febbraio di ogni anno.
      4. Il Fondo è ripartito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con il

 

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Ministro per i diritti e le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è altresì riservata al finanziamento da parte del Ministro della solidarietà sociale di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.
      5. Il primo finanziamento del Fondo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento).

      1. Il Ministro della solidarietà sociale, sentite le regioni, definisce ogni tre anni gli ambiti territoriali generali di intervento economico-sociale procedendo al riparto economico delle risorse del Fondo secondo una graduatoria dei finanziamenti stilata nel medesimo periodo dal Ministero della solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

Art. 3.
(Finalità).

      1. Possono partecipare al finanziamento del Fondo, secondo le modalità previste dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 2, i progetti e gli interventi che perseguono le seguenti finalità:

          a) programmi volti al miglioramento delle condizioni di salute psico-fisica delle donne in relazione alle loro specificità di genere all'interno dei nuclei familiari e delle comunità sociali;

          b) interventi specifici volti al sostegno delle donne capofamiglia;

 

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          c) erogazione di un sussidio in misura pari a due terzi dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice in sede di separazione o di divorzio a favore del coniuge e dei minori, qualora il coniuge obbligato non vi provveda;

          d) interventi volti a tutelare sotto il profilo economico e sociale le donne vittime di abusi e di violenze;

          e) programmi di intervento volti al sostegno di asili, di ricoveri e di residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui e di ricoveri e di residenze per figli e per genitori portatori di handicap nonché al potenziamento delle strutture direttamente o indirettamente fruite dalle donne nello svolgimento dei diversi ruoli ad esse assegnati nel contesto sociale;

          f) interventi volti a realizzare la piena parità tra donne e uomini in ogni contesto.

      2. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera a), possono essere perseguite anche attraverso forme associative e di cooperazione, attività di ricerca, di monitoraggio e di assistenza specializzata e differenziata.
      3. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere perseguite anche attraverso:

          a) l'erogazione di un vitalizio, fissato nel minimo e nel massimo a livello locale dagli enti interessati, a favore delle donne capofamiglia prive di reddito, incrementato in rapporto al numero dei figli minori e dei figli maggiorenni a loro carico per motivi di studio;

          b) il sostegno economico di prima assistenza al genitore nei casi di urgenza e di prima necessità per gravi difficoltà economiche accertate e documentate, per provvedere a spese legali, con riferimento a cause di separazione e di riconoscimento dei figli, e spese mediche, nonché alla ricerca e all'acquisto della prima casa di abitazione;

 

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          c) l'erogazione di un sussidio integrativo per le donne ultrasessantacinquenni con reddito inferiore a 10.000 euro annui, da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.

      4. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso l'istituzione di programmi di assistenza per le vittime di abusi e di violenze diretti alle donne prive di professionalità e di redditi adeguati nonché alle donne di nazionalità straniera.
      5. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera e), possono essere perseguite, in particolare, attraverso la realizzazione di asili nido, di asili, di strutture alternative di accoglienza temporanea dei minori in età prescolare e scolare nonché di ricoveri e di residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, di ricoveri e di residenze per figli e per genitori portatori di handicap.
      6. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al comma 1, lettera f), possono essere perseguite, in particolare, attraverso corsi di formazione, di studio e di ricerca riguardanti le qualità e le specificità delle donne.

Art. 4.
(Valutazione dei risultati).

      1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e dagli interventi di cui all'articolo 3, è istituita presso il Ministero della solidarietà sociale, secondo modalità definite da apposito regolamento adottato dallo stesso Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica di controllo.
      2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al

 

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Ministro della solidarietà sociale sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi previsti dall'articolo 3, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle eventuali misure migliorative da adottare. Il contenuto della relazione è reso pubblico anche a livello locale mediante l'utilizzo di strumenti pubblici di comunicazione audiovisivi e informatici nonché mediante la diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.

Art. 5.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
      2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 è reso pubblico a livello nazionale mediante l'utilizzo di strumenti pubblici di comunicazione audiovisivi e informatici nonché mediante la diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.